Nella prima udienza della requisitoria i pm spiegano che sui monitor appariranno soltanto i brani delle deposizioni dei pentiti e alcuni documenti, tutti atti che sono comunque già stati acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Gli avvocati si oppongono all'utilizzo del supporto informatico perché, secondo loro, verrebbe violato il principio dell'oralità del processo penale, previsto dal codice, nonché il principio della parità fra accusa e difesa e si introdurrebbe nel dibattimento un elemento di spettacolarità.
Dopo una breve camera di consiglio, il tribunale ammette l'uso del computer. "Sarà un mero ausilio. Alla visualizzazione si aggiungerà la lettura-scrivono i giudici-dunque non viene violato il principio della oralità. Non viene violato neanche il principio della parità fra le parti perché, un mese prima che iniziasse la requisitoria, i pubblici ministeri avevano messo a disposizione degli avvocati della difesa il materiale immagazzinato nel computer e l'ausilio dei propri tecnici informatici. Non viene introdotto un elemento di spettacolarità perché sono illustrati solo atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e non filmati o diagrammi preparati dai pubblici ministeri".
Per la preparazione della requisitoria e l'utilizzo in aula del supporto informativo, i pubblici ministeri si avvalgono della consulenza degli esperti e dei mezzi tecnici del "Settore informatico" del loro ufficio.
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